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D.Lvo 31/03/1998 n. 112a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori; b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli; ; d) la Direzione generale del demanio marittimo. 2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale, e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105. CAPO VIII. PROTEZIONE CIVILE Art. 107. Funzioni mantenute allo Stato 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita' industriali, civili e commerciali; f) alle funzione operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici. 2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata. Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato. b) sono attribuite alle province le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite.dai programmi e piani regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. Art. 109. Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare: a) il Consiglio nazionale per la protezione civile; b) il Comitato operativo della protezione civile. 2. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture: a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno; b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 110. Riordino dell'ANPA 1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale. Art. 111. Servizio meteorologico nazionale distribuito 1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, e' istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui e' riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati. 2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonche' del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti e' disciplinata l'organizzazione del servizio che sara' comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale. TITOLO IV SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' CAPO TUTELA DELLA SALUTE Art. 112. Oggetto Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanita'.veterinaria". 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato. 3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti: a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza; b) la procreazione umana naturale ed assistita; c) i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto le gislativo 17 marzo 1995, n. 230; e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257; f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti; g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali; h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida allerta sui prodotti irregolari; i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati. Art. 113. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonche' al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Attengono alla sanita' veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonche' la salubrita' dei prodotti di origine animale. 3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2: a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) le funzioni di igiene pubblica; c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonche' gli a limenti di origine animale e i loro sottoprodotti; d) la disciplina delle professioni sanitarie; e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario; f) la tutela sanitaria della riproduzione animale; g) la disciplina dei prodotti cosmetici. Art. 114. Conferimenti alle regioni 1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato. 2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega. Art. 115. Ripartizione delle competenze 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative: a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico- sanitaria relative ad attivita', strutture,.impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti; c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
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